La condotta dell'agente riguardante il periodo compreso fra il 1974 e la wonderful del 1977 aveva costituito un antecedente causale quantomeno della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso "cosa nostra", posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza for each crescere e moltiplicarsi e anche for every il mantenimento della sua stessa "forza lavoro" e, quindi, dell'organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza.
È proprio il profilo dell’indeterminatezza del programma criminoso unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell’accordo criminoso a segnare la differenza tra associazione
il riferimento da parte di D., nel corso di un dialogo con R., ad amicizie altolocate in ambienti mafiosi (circostanza fattuale non contestata dall'imputato), espressione da ritenere una battuta di risposta ad un'analoga vanteria di R.;
Quanto alla prima delle due innovazioni disciplinari, quella risalente alla cd. legge anti-tratta di persone è sicuramente in linea con l’opzione politico-criminale che ha portato il legislatore del 2003 a predisporre numerosi correttivi al sistema penale (processuale e sostanziale), finalizzati a rafforzarne l’efficacia (preventiva e repressiva) contro i turpi «traffici» di esseri umani.
La natura circostanziale e non autonoma della fattispecie (natura denunciata dal fatto che la condotta rilevante è descritta mediante mero rinvio al disposto dell’art. 416, relativamente al concetto di associazione, nonché for each i trattamenti sanzionatori, differenziati, ovviamente, in relazione al ruolo svolto nell’ambito associativo) sottopone, infatti, inevitabilmente la medesima configurazione al potenziale giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti, la qual cosa rende il minacciato incremento sanzionatorio meno efficace, anche sotto il profilo generalpreventivo (si faccia mente al fatto, ad esempio, che qualche anno fa, in occasione del primo «pacchetto sicurezza», tradottosi nella L.128/2001, si fondò proprio su tale obiezione la scelta di trasformare il furto in abitazione e con strappo da figura aggravata advertisement ipotesi autonoma di reato). Anche a voler rispettare la scelta del legislatore del 2009 di non «autonomizzare» tale figura associativa, sarebbe stato, quantomeno, opportuno, onde tutelare l’effettività dell’incremento sanzionatorio, introdurre una norma di salvaguardia occur l’art.
In pratica, la differenza tra associazione for each delinquere semplice e associazione di stampo mafioso è questa: la seconda sfrutta l’intimidazione e la paura che il semplice fatto di appartenere a un gruppo di persone del genere incute sulle vittime.
“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva for every commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo website di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o for every altri, ovvero al great di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o advertisement altri in occasione di consultazioni elettorali.”
Sotto altro profilo, infine, i rilievi difensivi prendono le mosse da un travisamento del dato probatorio e della motivazione della sentenza impugnata: non è in alcun modo emerso, infatti, che l'assunzione di cariche nelle società di R.
Organizzatori: sono coloro che coordinano l’attività dei singoli soci per assicurare la nascita dell’associazione.
l'associazione mafiosa che da esso traeva un costante canale di significativo arricchimento; l'imprenditore B., interessato a preservare la sua sfera di sicurezza personale ed economica;
Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di D. che si period posto arrive trait d'union, siglato con l'imprenditore un patto, all'inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie, oltre che finalizzato alla realizzazione di evidenti risultati di arricchimento: un patto che, peraltro, risentiva di una certa, espressa (v.
La sentenza impugnata metteva in luce l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, soggetti tutti inseriti a vario titolo nel sodalizio di stampo mafioso, la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa la perdurante attualità, pur dopo la morte di Bo.
8.five.La Corte d'appello di Palermo riteneva irrilevante la circostanza - valorizzata dalla difesa - che, dopo l'allontanamento di M. da Arcore, B. si fosse premunito di un servizio di protezione privata, dato che l'imprenditore aveva sempre manifestato in modo chiaro la convinzione che for every la propria attività - che si stava espandendo su tutto il territorio nazionale - la protezione istituzionale o privata non period sufficiente.
); quanto, infine, all’episodio Entromont, la difesa aveva dedotto in appello che dalle telefonate del 14.4.1999 e del 30.4.1999, intercorse tra V.R. , Du.Cl. e Du.De. , si deduceva che l’imputato D. aveva rilevato dalle analisi l’adulterazione certa del burro e che aveva comunicato tale risultato al V. , il quale si era rivolto advertisement altro laboratorio; da tale momento, deduceva ancora l’appellante, l’imputato non ha più svolto alcuna attività in favore del V. e del C. ; tali intercettazioni costituiscono i fondamenti probatori della condanna e la difesa richiedeva for every questo una loro valutazione attenta ed approfondita; nelle telefonate il V. a più riprese evidenzia che l’imputato ha valutato le analisi e giudicato adulterato il burro e questo senza possibilità di appello (si dà atto che la difesa riporta stralci delle intercettazioni dedotte); dalle medesime telefonate si evince che dopo le analisi negative il prevenuto non si è più occupato della vicenda; la corte distrettuale, nonostante i rilievi difensivi, ha ribadito la motivazione del giudice di primo grado volte a valorizzare le telefonate della prima fase della trattativa, quando cioè l’imputato non aveva ancora avuto gli esiti delle analisi e, con esse, la considerazione che anche la telefonata advert un fornitore for each guadagnare tempo, telefonata non provata ma solo ipotizzata, integra contributo concreto all’associazione; di qui il denunciato travisamento e la omissione motivazionale censurata, là dove si sono valorizzate le intercettazioni precedenti alle analisi e non il comportamento del prevenuto successivo alle stesse; vi è poi una totale omissione motivazionale in ordine alle spontanee dichiarazioni rese da L.L. , importante mediatore internazionale agroalimentare secondo la valutazione dei giudici di merito, all’udienza del 23.nine.2008 davanti al tribunale di S. Maria C. Vetere, spontanee dichiarazioni affidate advertisement un memoriale, nel quale si afferma che i francesi di Flechard avevano fatto analizzare la fornitura V. al prof. D. il quale aveva concluso for each l’adulterazione del prodotto, che i rapporti tra loro ed il V. si erano ormai deteriorati in seguito ai risultati delle analisi del suo prodotto, analisi eseguite sulla base di un capitolato affidato advert un professore di Portici; trattasi di acquisizioni processuali favorevoli all’imputato, sulle quali nulla hanno detto i giudici di primo e secondo grado; dette dichiarazioni, rese da un coimputato, sono utilizzabili in favore del D. perché confortate da riscontri esterni come da insegnamento di legittimità sulla portata delle norme di cui agli artt. 494, 192 e 526 co. one.bis c.p.p..